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Il datore di lavoro che accede alla posta elettronica del dipendente, leggendo altresì dei messaggi personalmente diretti al proprio dipendente, si rende responsabile dei delitti di cui agli articoli 615 ter e 616 c.p. Tuttavia, tale responsabilità non sussiste ove il datore di lavoro sia stato preventivamente autorizzato all'esercizio del controllo difensivo della reputazione aziendale e sia legittimamente in possesso delle credenziali.
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Il professionista legale che svolge il proprio incarico di consulenza o di assistenza avvalendosi di un sistema evoluto di intelligenza artificiale basato su algoritmi di autoapprendimento (machine learning) risponde a titolo contrattuale degli eventuali danni causati dal sistema ove non dimostri di aver adottato con diligenza qualificata le misure idonee, tra le quali la preventiva comunicazione al cliente dell’utilizzo di tale sistema e la verifica ex post del corretto operato del sistema stesso. In ogni caso, ove il software sia difettoso e il danno sia la conseguenza dell’uso del sistema informatico e robotico, la cd. responsabilità da algoritmo ricade sul produttore e, se diverso, sul soggetto inventore dell’algoritmo.
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Il contratto di mandato, conferito all’amministratore delegato di una società commerciale capogruppo dall'amministratore delegato di una società controllata tramite sistema robotico imitativo dell'identità del medesimo (deep fake), è valido ove sia applicabile il principio dell’apparenza del diritto.
La società capogruppo che non abbia impedito l’accesso abusivo e lo sfruttamento a fini fraudolenti dei suoi sistemi da parte di un software generatore di deep fake, è responsabile dei danni patrimoniali causati dalle iniziative contrattuali provenienti dalla stessa, nel caso non riesca a provare la previa adozione di un adeguato modello di fraud governance comprensivo di policy e codici etici o di condotta rivolti al personale interno, alle società controllate e a tutti i soggetti terzi con cui la capogruppo comunque entra in contatto.
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Un cittadino dell'Unione europea può ottenere da un motore di ricerca telematico la deindicizzazione o la cancellazione globale dei propri dati personali, esercitando il cd. diritto all’oblio, qualora le informazioni pubblicate sul web siano da ritenersi non pertinenti, irrilevanti, inattuali e lesive della dignità umana dell’interessato, anche se persona nota, e ove il diritto alla informazione del controinteressato non debba prevalere in base all’interesse pubblico delle circostanze divulgate.
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In un contratto di assicurazione con premio variabile stipulato tramite smart contract ad esecuzione automatica, il mero ritardo della comunicazione dei dati che determinano la parte variabile, anche se causato da un difetto del sistema informatico, non è causa di risoluzione del contratto né di sospensione della garanzia assicurativa, ove tale ritardo sia giustificato dal principio di buona fede contrattuale dell'assicurato.
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Chi gestisce una fanpage di Facebook e fa uso di dati personali appartenenti ai suoi visitatori, attraverso la funzione Facebook Insights e senza aver correttamente chiesto il consenso specifico di questi ultimi, è tenuto al risarcimento del danno, in solido con Facebook, per il loro illecito trattamento, con conseguente risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'obbligo di buona fede.
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La tecnologia di registrazione Blockchain, volta ad eseguire uno smart contract avente tutti i requisiti del contratto sottoscritto con firma digitale, produce gli stessi effetti della trascrizione all'interno del registro immobiliare e produce i medesimi effetti in relazione all'opponibilità ai terzi.
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Non costituisce attività di concorrenza sleale la pubblicizzazione di un prodotto da parte di un influencer che, in base a un contratto di endorsement, svolge una attività di magnificazione della merce.
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L'utilizzo del braccialetto elettronico per facilitare e velocizzare le mansioni di organizzazione e distribuzione dei prodotti in magazzino affidate ai dipendenti è legittimo, essendo uno strumento di lavoro con finalità meramente logistica.
E' illegittimo il licenziamento per asserita giusta causa del dipendente che esprime disappunto per l'utilizzo del braccialetto elettronico nella chat di WhatsApp condivisa con i colleghi e l’amministratore delegato del datore di lavoro, integrando tale disappunto esercizio del diritto di critica in ambito sindacale.
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La condotta di Tizio, in quanto utilizzatore di un dispositivo dotato di chat bot attivato in presenza di più persone e pronunciante diverse affermazioni ingiuriose nei confronti di soggetto determinato, integra gli estremi del delitto di diffamazione [art. 595 1°c c.p.] aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato [art. 595 2° c c.p.].