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Difesa giudiziale e intelligenza artificiale generativaSynopsis

L’avvocato che voglia utilizzare in giudizio un’argomentazione giuridica ricavata da un sistema di intelligenza artificiale generativa deve verificarne adeguatamente i fondamenti, con particolare riferimento alla veridicità e all’esistenza dei precedenti giurisprudenziali, in applicazione del dovere deontologico di verità, al fine di non introdurre nel procedimento elementi di prova o documenti che l’avvocato sappia essere falsi. Nel caso in cui l’uso giudiziale di precedenti falsi o insesistenti, forniti da un software di intelligenza artificiale generativa, arrechi un danno ad altri, è tenuta al risarcimento anche la società produttrice del software, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno medesimo.
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Medicina e intelligenza artificialeSynopsis

A seguito degli errori medici che hanno anticipato la morte del paziente, tutti i diritti patrimoniali e non patrimoniali, compreso il diritto all'identità digitale e la sua tutela, spettano all'erede e non al prossimo congiunto. A questo spetta invece il diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patiti per la morte anticipata del congiunto e la sua tutela in ambito penale. Della morte anticipata di un paziente, a seguito dell'utilizzo da parte del medico di cure basate sul ricorso all'I.A., e con riferimento al mancato funzionamento di questa, risponde in solido il medico e la struttura sanitaria; in solido inoltre: con il programmatore del software, ma solo per gravi difetti di programmazione; con il comitato etico ma solo per inidonea redazione del protocollo e per non corretta analisi dell’adeguatezza della struttura sanitaria; con la società venditrice ma solo nei limiti dei vizi e/o avarie del bene venduto.
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Diffamazione per piccoli gruppi socialCase

Tizio fa parte, insieme ad altre quattro persone, del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alfa. In vista del rinnovo degli organi sociali, che dovrebbe avvenire nel giro di qualche mese, Tizio apre un gruppo whatsapp, denominato Alfabeta, con i suoi sostenitori in seno all’associazione, una decina di persone che inserisce personalmente una ad una.

All’interno di tale gruppo, tra le altre cose, egli riferisce che il presidente, Caio Graffigna, raccoglie soldi dai soci ma non predispone un bilancio da dieci anni, aggiungendo “Non è che qualcuno (s)graffigna? ”

Nella chat del Consiglio Direttivo, Caio comunica che Mevio, uno dei membri di Alfabeta, gli ha mostrato tali messaggi, ed annuncia quindi di aver presentato querela per diffamazione nei confronti di Tizio. Nel medesimo gruppo, in più messaggi successivi Caio definisce Mevio “amico fedele” e Tizio “traditore”, invitando quest’ultimo a dimettersi.

Letti tali messaggi, Tizio si reca da un legale, chiedendogli un parere volto a presentare una controquerela nei confronti di Caio e di Mevio.

Caio, insospettito, si reca a sua volta dal suo legale di riferimento, per chiedergli una valutazione sulla vicenda.

Mevio, a sua volta, temendo ritorsioni, si reca da un avvocato di sua fiducia. Nell’occasione, egli riferisce di essere stato inserito nel gruppo Alfabeta a sua insaputa e di essersi accorto con grande sorpresa della natura di tale gruppo solo dalla lettura dei messaggi, non essendo mai stato un sostenitore di Tizio ed anzi avendo sempre collaborato proficuamente con Caio.

I candidati, assunte le vesti dei legali cui si rivolgono rispettivamente Tizio, Caio e Mevio, elaborino le difese più efficaci nel loro interesse.

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Donazione di softwareSynopsis

La donazione di un software attribuito alla proprietà intellettuale altrui è nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto non si preveda l’espressa menzione dell’altruità del bene e l'assunzione dell’obbligo, da parte del donante, di procurarne la proprietà al donatario. Il software è un bene immateriale che può essere oggetto di possesso ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
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Veganesimo e inadempimentoCase

In occasione del cinquantesimo compleanno della moglie Tizia, Caio decide di organizzare in suo onore una cena di famiglia, presso il prestigioso ristorante Il Cucinone, cena alla quale invita venti persone.

 

Per approfittare di una promozione in corso, che gli garantisce lo sconto del 15% sul costo complessivo, Caio decide di prenotare tramite la nota applicazione Eat, che consente di selezionare la data dell’evento e il numero di commensali, ma richiede che il menù sia unico per tutti e rimesso alla scelta dello chef.

All’atto della prenotazione, nella sezione dedicata alle “Note speciali (allergie, intolleranze, etc.)” Caio specifica che sua moglie Tizia segue, per ragioni etiche, una dieta rigidamente vegana e chiede che, quantomeno per quel che riguarda Tizia, si tenga conto di questa indicazione.

Ricevuta, sempre tramite l’applicazione, la conferma della prenotazione, Caio versa l’acconto pattuito, pari al 30% dell’importo complessivo previsto.

Il giorno del compleanno di Tizia la cena si svolge regolarmente, con soddisfazione di tutti i commensali.

Dopo la cena, recatosi alla cassa per il pagamento, Caio si complimenta con Mevio, titolare del ristorante, per l’ottima riuscita della serata. 

Mevio, soddisfatto, si rivolge a Tizia, che è presente, dicendole di essere molto contento che la stessa abbia gradito la cena, nonostante il menù proposto non fosse completamente vegano, ma contenesse anche alcuni ingredienti di origine animale, limitati a quelli a suo dire insostituibili per una buona riuscita dei piatti. 

Tizia, che non se ne era accorta, si infuria con il ristoratore e con il marito, il quale, a seguito di ciò, rifiuta di pagare a Mevio il saldo dovuto e, all’uscita dal ristorante, posta su Eat una pessima recensione del locale, indicando il punteggio minimo e commentando “Metto una stella, solo perché zero non si può!”.

I candidati, assunte le vesti, rispettivamente, dei legali cui si rivolgono Caio e di Mevio, elaborino le rispettive difese.In occasione del cinquantesimo compleanno della moglie Tizia, Caio decide di organizzare in suo onore una cena di famiglia, presso il prestigioso ristorante Il Cucinone, cena alla quale invita venti persone.

Per approfittare di una promozione in corso, che gli garantisce lo sconto del 15% sul costo complessivo, Caio decide di prenotare tramite la nota applicazione Eat, che consente di selezionare la data dell’evento e il numero di commensali, ma richiede che il menù sia unico per tutti e rimesso alla scelta dello chef.

All’atto della prenotazione, nella sezione dedicata alle “Note speciali (allergie, intolleranze, etc.)” Caio specifica che sua moglie Tizia segue, per ragioni etiche, una dieta rigidamente vegana e chiede che, quantomeno per quel che riguarda Tizia, si tenga conto di questa indicazione.

Ricevuta, sempre tramite l’applicazione, la conferma della prenotazione, Caio versa l’acconto pattuito, pari al 30% dell’importo complessivo previsto.

Il giorno del compleanno di Tizia la cena si svolge regolarmente, con soddisfazione di tutti i commensali.

Dopo la cena, recatosi alla cassa per il pagamento, Caio si complimenta con Mevio, titolare del ristorante, per l’ottima riuscita della serata. 

Mevio, soddisfatto, si rivolge a Tizia, che è presente, dicendole di essere molto contento che la stessa abbia gradito la cena, nonostante il menù proposto non fosse completamente vegano, ma contenesse anche alcuni ingredienti di origine animale, limitati a quelli a suo dire insostituibili per una buona riuscita dei piatti. 

Tizia, che non se ne era accorta, si infuria con il ristoratore e con il marito, il quale, a seguito di ciò, rifiuta di pagare a Mevio il saldo dovuto e, all’uscita dal ristorante, posta su Eat una pessima recensione del locale, indicando il punteggio minimo e commentando “Metto una stella, solo perché zero non si può!”.

I candidati, assunte le vesti, rispettivamente, dei legali cui si rivolgono Caio e di Mevio, elaborino le rispettive difese.

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Diffamazione e responsabilità del bloggerSynopsis

Il blogger può rispondere del contenuto diffamatorio dei commenti ai suoi post a titolo di responsabilità commissiva, se risulta che non cancellandoli li abbia fatti propri.
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Conclusione del contratto tramite messaggi WhatsAppSynopsis

Qualora la dichiarazione di accettazione della proposta di conclusione di un contratto di vendita di beni mobili e la successiva revoca siano stati trasmessi a mezzo Whatsapp all’utenza del proponente e quest’ultimo, in virtù delle peculiari caratteristiche di tale mezzo di comunicazione, le abbia lette contestualmente, non può affermarsi l’avvenuta conclusione del suddetto contratto. Nel caso di contratto a esecuzione differita, il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili che siano causa di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di una delle parti, legittima tale parte a domandare la risoluzione del contratto, laddove l’alterazione economica superi il limite ragionevolmente prevedibile, cagionando uno squilibrio notevole tra le prestazioni delle parti.
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E-commerce su piattaforma e sospensione dell’accountSynopsis

La clausola di sospensione del business account di un’impresa individuale per inadempimento di regole legittime, stabilite nel contratto d'uso di piattaforma di e-commerce, è valida quando è approvata in modo esplicito dall'utilizzatore, purché la sospensione sia fondata sulla buona fede.
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Uso non autorizzato dell’home-banking altruiSynopsis

L’utilizzo non autorizzato dell’home-banking altrui può integrare i delitti di accesso abusivo al sistema informatico o di frode informatica, eventualmente con l’aggravante del furto di identità digitale, che determina la procedibilità d’ufficio e non a querela di parte come nell’ipotesi base. Qualora si ritenesse in alternativa configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta di modifica, alterazione o turbamento del funzionamento di un sistema informatico potrebbe integrare l’elemento oggettivo della “violenza sulle cose”.
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Diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicitiSynopsis

La diffusione mediante chat whatsapp di un video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, senza il consenso della persona ripresa, può integrare il reato di cui all’art. 612-ter c.p., primo o secondo comma; in ogni caso, risulta lesivo dell’onore, del decoro, della reputazione e privacy della persona. L’art. 612-ter, comma 1, c.p., non richiede il dolo specifico. Il tatuaggio può rappresentare, in determinate circostanze, criterio di riconoscimento dell’identità del soggetto ritratto.