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Automatizzazione dello studio legale e responsabilità per errore professionaleSynopsis

L'utilizzo, ancorché in via sperimentale, di un software per la formazione di atti giudiziari ed il supporto al lavoro del legale è ben possibile, purché l'avvocato si curi di verificare con la dovuta diligenza (impostagli dalle norme civilistiche e deontologiche) la correttezza dell'operato del sistema, onde non incorrere in responsabilità e fatto salvo il prodursi di errori imprevedibili ed improvvisi che determinino una recisione del nesso causale tra l'evento dannoso ed il dovere di diligenza dell'avvocato.
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Trading di criptovalute tramite botSynopsis

Il trading di criptovalute tramite bot, pur non essendo intrinsecamente illecito, deve essere valutato alla luce delle normative che tutelano la trasparenza e l’integrità del mercato finanziario. L’utilizzo di bot può configurare reati di manipolazione del mercato, frode in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate, ai sensi degli artt. 184 e 185 del TUF, quando ricorrono determinate circostanze: 1. Un’alterazione artificiosa e significativa dei prezzi di mercato, realizzata mediante operazioni manipolative o la diffusione di informazioni false o ingannevoli. 2. La presenza di dolo specifico, ossia un intento fraudolento volto a trarre vantaggio personale o a danneggiare altri operatori di mercato. Nel caso delle criptovalute, che presentano un'elevata volatilità e una regolamentazione ancora in fase di sviluppo, è fondamentale verificare se le operazioni automatizzate tramite bot possano effettivamente configurare i reati sopra descritti. Ciò deve essere valutato anche tenendo conto della natura speculativa del mercato e del principio di libera iniziativa economica, garantito dall’art. 41 della Costituzione. Infine, per attribuire responsabilità penale e civile, è necessario provare un nesso causale diretto, certo e dimostrabile tra le operazioni del bot e le perdite subite dagli investitori, al fine di configurare un obbligo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c.
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CACCIATORE E CAPTATORE NELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHESynopsis

Il principio della legalità deve informare ogni fase processuale, compresa quella delle indagini. Infatti, le investigazioni coinvolgono diritti fondamentali della persona, e sono rilevanti sia per la decisione di rinvio a giudizio dell’imputato, sia per la loro utilizzabilità nel dibattimento ai fini della prova dei fatti. In merito ad ipotesi di reato che sono annoverabili nella cosiddetta “criminalità organizzata”, l’uso dell’IMSI catcher per identificare l’utenza utilizzata dall’indagato, risponde ad una finalità che è stata espressamente prevista dalla legge per l’attività d’indagine della Polizia Giudiziaria, cioè quella di assicurare la fonte di prova, ai sensi dagli articoli 55 e 348 c.p.p. Tuttavia, il rispetto del principio di legalità impone di considerare la natura del dato di cui è portatore l’IMSI. Infatti, ai sensi dell’art. 3 lett. e) punti 2.4 e 2.5. del d.lgs n. 109 del 2008, l’IMSI e l’IMEI sono qualificati dalla citata normativa “(..) come dati necessari per determinare le attrezzature di comunicazione degli utenti (..)”, e devono essere conservati per le finalità, di cui all’art. 132 del Codice della Privacy. Sulla base di queste premesse, considerato il citato articolo 132, si deve escludere che l’IMSI e l’IMEI possano essere acquisiti autonomamente dalla Polizia Giudiziaria. Infatti, in questi casi la legalità delle indagini è garantita - quanto meno nei casi d’urgenza – dal decreto motivato del P.M., soggetto a convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria. In conclusione, nella fattispecie ai sensi del combinato disposto degli articoli 189 e 271 c.p.p., devono essere dichiarate inutilizzabili le intercettazioni, perché queste sono state eseguite in conseguenza di un’illegittima acquisizione dell’IMSI su iniziativa della sola Polizia Giudiziaria.
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Appalto ed attacco hackerSynopsis

Un attacco hacker può essere qualificato come causa di forza maggiore, in base alla previsioni del codice civile ed alle clausole contrattuali che ne regolano l’applicazione, solo se soddisfa i requisiti di imprevedibilità, inevitabilità e non imputabilità. È onere della parte che invoca la forza maggiore dimostrare che l’evento non fosse prevedibile al momento della stipula del contratto e che, nonostante l’adozione della normale diligenza tecnica e organizzativa richiesta dal settore, non fosse possibile prevenire o superare le conseguenze dell’evento in modo tempestivo e adeguato. Eventi come gli attacchi hacker rientrano in questa qualificazione solo se straordinari e fuori dall’ordinario livello di rischio del contesto tecnologico di riferimento. Questo principio si fonda sulla giurisprudenza consolidata in materia di forza maggiore, che richiede una valutazione rigorosa delle circostanze concrete dell’evento e della condotta della parte obbligata.
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Chat “pin to pin”, intercettazioni e valore probatorioCase

Tizio cittadino spagnolo risiede in una nota isola ed è titolare di una pizzeria. Un abituale cliente del ristorante è Caio, cittadino italiano, residente in Lombardia che periodicamente soggiorna per vacanze nell’isola. Tizio e Caio comunicano anche tramite “chat pin to pin” tra cellulari “Blackberry”; in queste conversazioni Tizio assume il nickname la “La playa” e Caio quello di “El sombrero”. Al ritorno da queste vacanze, presso un appartamento di cui dispone nella periferia, Caio riceve persone note alle forze dell’ordine per fatti di spaccio di stupefacenti. Su comunicazione della Guarda di Finanza (G.d.F.), la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale, iscrive notizia di reato a carico di Tizio e di Caio per il concorso nel delitto di cui all’art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/1990. In forza di decreto di autorizzazione del G.I.P., la Procura dispone l’intercettazione sui cellulari di Tizio e di Caio; quindi, la Procura richiede alla società RIM ITALIA con sede in Italia – che distribuisce i telefonini “Blackberry”- i dati indentificativi dei nickname e le registrazioni del flusso comunicativo tramite “chat”. La società RIM ITALIA risponde alla richiesta dell’Autorità Inquirente ed invia i dati al server della Procura della Repubblica, che sono decifrati da ausiliari tecnici nominati della G.d.F. In uno stralcio delle trascrizioni di queste conversazioni si legge:

 

“(..) LA PLAYA: quando vieni mangiare le pizze che ho preparato ieri sera?”

 

“(..) EL SOMBRERO: ah finalmente mi richiami! E’ passato più di un mese dall’ultima volta che sono venuto da te a mangiare….Sai che qua siamo golosi 😊😊)”

 

“(..) LA PLAYA: non mi arrivavano gli ingredienti…e poi sai la questione dei prezzi …”

 

“(..) EL SOMBRERO: so, so, ma tu non fare il furbo…stesso prezzo dell’altra volta per un chilo…ok?”

 

“(..) LA PLAYA: dai, vieni a prenderti queste pizze, altrimenti le mangiano altri….”

 

(..) EL SOMBRERO: quanto sei  ….Parto lunedì con il volo da Milano …..”.  

 

A. Considerate le risultanze delle indagini carico di Caio e di Tizio, nella veste di Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, formulare richiesta di adozione di misura cautelare personale nei confronti di Tizio e di Caio, evidenziando le prove utilizzabili per provare i gravi indizi di colpevolezza a giustificazione del provvedimento.

 

B. Assunte le vesti del difensore di Caio, redigere adeguata memoria difensiva, evidenziando le principali questioni poste dal caso in esame.

 

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Delibera del Consiglio di Amministrazione e diritto di voto dell’elaboratore elettronicoSynopsis

Allo stato è nulla la clausola statutaria di una società che prevede la nomina, quale componente del consiglio di amministrazione, un elaboratore; ciò anche se gli altri componenti nominati rimangono legittimamente in carica; è pertanto nulla la delibera assunta con il voto determinante dell’elaboratore. L’azione dell’investitore fondata su un piano d’investimenti palesemente errato è ammessa e va proposta avanti al Tribunale in cui ha sede la società, poiché è nulla la clausola statutaria che attribuisce la competenza ad un collegio arbitrale nominato dalla società stessa. L’azione dell’investitore va promossa contro la società, tutti gli amministratori che hanno votato la delibera e la persona giuridica proprietaria dell’elaboratore che ha redatto il piano industriale. La società può esercitare un’azione risarcitoria nei confronti dell’investitore, perché, se ha firmato una clausola di riservatezza, egli può intraprendere un’azione ma non divulgare la notizia dell’azione intrapresa.
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Risarcimento del danno da diffusione tramite social di video girati a mezzo dashcamSynopsis

La pubblicazione di video sequenze registrate con dispositivo dashcam, che ritraggano soggetti terzi, non è di per sè illecita e non dà automaticamente luogo al risarcimento del danno, a condizione che sia attuato un giusto bilanciamento tra i diritti che intende salvaguardare chi pubblica i video e quelli (in particolare: la riservatezza) dei soggetti ritratti, anche per evitare di incorrere in ipotesi di reato, come la diffamazione.
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Trattamento illecito di dati sanitari contenuti nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)Synopsis

Il trattamento dei dati personali senza consenso esplicito, in particolare quelli appartenenti a categorie “particolari”, deve rispettare l’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679. La normativa impone l’osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, richiedendo ai titolari del trattamento l’adozione di misure adeguate a tutelare i diritti fondamentali degli interessati, privilegiando, ove possibile, tecniche di anonimizzazione. Questa disciplina punta a bilanciare il diritto del singolo alla privacy con l’interesse collettivo al progresso scientifico e alla ricerca, specialmente in ambito sanitario. Nel caso del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), il trattamento dei dati personali senza consenso esplicito è considerato lecito quando giustificato da finalità terapeutiche o di ricerca. In tali contesti, la convergenza tra l’interesse legittimo personale e quello collettivo costituisce una solida base giuridica, garantendo la protezione dei diritti fondamentali senza ostacolare l’innovazione.
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Difesa giudiziale e intelligenza artificiale generativaSynopsis

L’avvocato che voglia utilizzare in giudizio un’argomentazione giuridica ricavata da un sistema di intelligenza artificiale generativa deve verificarne adeguatamente i fondamenti, con particolare riferimento alla veridicità e all’esistenza dei precedenti giurisprudenziali, in applicazione del dovere deontologico di verità, al fine di non introdurre nel procedimento elementi di prova o documenti che l’avvocato sappia essere falsi. Nel caso in cui l’uso giudiziale di precedenti falsi o insesistenti, forniti da un software di intelligenza artificiale generativa, arrechi un danno ad altri, è tenuta al risarcimento anche la società produttrice del software, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno medesimo.
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Medicina e intelligenza artificialeSynopsis

A seguito degli errori medici che hanno anticipato la morte del paziente, tutti i diritti patrimoniali e non patrimoniali, compreso il diritto all'identità digitale e la sua tutela, spettano all'erede e non al prossimo congiunto. A questo spetta invece il diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patiti per la morte anticipata del congiunto e la sua tutela in ambito penale. Della morte anticipata di un paziente, a seguito dell'utilizzo da parte del medico di cure basate sul ricorso all'I.A., e con riferimento al mancato funzionamento di questa, risponde in solido il medico e la struttura sanitaria; in solido inoltre: con il programmatore del software, ma solo per gravi difetti di programmazione; con il comitato etico ma solo per inidonea redazione del protocollo e per non corretta analisi dell’adeguatezza della struttura sanitaria; con la società venditrice ma solo nei limiti dei vizi e/o avarie del bene venduto.