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Integra il reato di atti persecutori, aggravato ai sensi del 2° comma dell’art. 612 bis, la condotta di colui che in modo reiterato molesta e minaccia di morte taluno, anche attraverso l’utilizzo di social network, in modo da ingenerare nella persona offesa un fondato timore per la propria incolumità. La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto, incombendo semmai sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno. Il delitto di atti persecutori, nel caso di specie, concorre con quello di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 comma 3° c.p., poiché i messaggi diffamatori postati sulla bacheca Facebook sono potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.