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Non viola il disposto di cui all’art.268, co.3 cpp l’intercettazione svolta con il sistema informatico della remotizzazione (roaming) – attraverso cui le conversazioni intercettate e inviate al server posto presso la Procura della Repubblica possono venire ascoltate al di fuori di tali uffici dalla polizia giudiziaria a mezzo delle sue postazioni computer esterne – in quanto l’operazione di registrazione dei dati intercettati è avvenuta sotto il diretto controllo dell’autorità giudiziaria.
Ai fini dell’utilizzabilità delle intercettazioni l’unica condizione è che l’attività di registrazione – che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata – avvenga nei locali della procura della repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite “in remoto” presso gli uffici della polizia giudiziaria.