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Devices medici AI based, consenso informato e responsabilità medicaSynopsis

In sede di accertamento della responsabilità penale omissiva del medico, il giudizio di alta probabilità logica non può prescindere dalla considerazione del possibile malfunzionamento dell’AI based device utilizzato dall’operatore sanitario. Nel caso in cui il sistema di AI utilizzato presenti dei problemi di malfunzionamento, la responsabilità, sul fronte civile, non sarà imputabile al dispositivo ma al produttore ai sensi dell’art. 114 cod. cons. Nell’ipotesi in cui il sanitario debba eseguire una prestazione che possa coinvolgere l’utilizzo di un sistema AI, è necessario, al fine di rispettare il dovere di consenso informato completo, fare menzione di tale possibilità e dei rischi ad essa connessi, pur non potendo considerarsi doveroso l’utilizzo intraoperatorio di innovativi AI based devices intorno ai quali non siano previste linee guida o non si sia formata prassi consolidata. I sanitari che, in tale contesto, non rispettino il dovere di consenso informato completo, rispondono dei danni relativi alla violazione del diritto di autodeterminazione del paziente in termini di possibilità di accedere a trattamenti più accurati. L’inadempimento informativo del medico è, tuttavia, giuridicamente irrilevante se il paziente era a conoscenza di quanto da questi omesso o se l’adeguata informazione non lo avrebbe comunque distolto dal sottoporsi al trattamento sanitario.
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Whistleblowing, anticorruzione e “investigazioni interne” del dipendenteSynopsis

In presenza della prova di fatti illeciti (false attestazioni di trasferta e conseguenti pagamenti da parte dell’Amministrazione di indebiti rimborsi), il dirigente di Ente Pubblico che utilizzi account e password di altro collega, per accedere al software della rendicontazione e della registrazione delle trasferte e compilare una richiesta di rimborso con generalità di fantasia, non consuma né il delitto di cui all’art. 615 ter c.p., né quello dell’’art. 476 c.p. Infatti, la condotta può ragionevolmente essere considerata un atto preliminare per la ricerca e l’assicurazione delle fonti di prova, che è legittimato dall’adempimento del dovere (art. 51 c.p.) in capo al dipendente pubblico di adottare le iniziative necessarie per segnalare l’illecito ai sensi degli articoli 54 e 54 bis d.lgs n. 165/2001 e dell’art. 13 co. 8 del D.P.R. n. 62/2013.
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Sistemi di intelligenza artificiale, sviluppo di prodotti e tutela del designSynopsis

Ai sensi del nostro ordinamento (artt. 31 e ss. cpi) i sistemi di Intelligenza Artificiale possono essere considerati autori di un design e titolari dei diritti di privativa derivanti, in quanto la personalità fisica non è requisito richiesto dal codice di proprietà industriale ai fini della tutela e della registrazione di un design. Ricondurre la titolarità di un design realizzato attraverso un sistema di Intelligenza Artificiale all’Intelligenza Artificiale stessa, e non al suo utilizzatore, è possibile laddove l’intervento umano degli utilizzatori di tali sistemi sia stato irrisorio ai fini della realizzazione del disegno o modello. Interventi non rilevanti sono, ad esempio, la fornitura di parole chiave al sistema, il quale poi le elabora ai fini di ricercare elementi su internet, accorparli e realizzare il prodotto finale.
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Patrimonio ereditario digitale: esecuzione di mandato post mortem exequendum e accettazione tacita d’ereditàSynopsis

I dati digitali non costituiscono parte del compendio ereditario, pertanto il loro utilizzo, da parte di un mandatario all'uopo designato, per dar corso alla volontà del de cuius, non costituisce accettazione tacita di eredità e, per l'effetto, il mandatario non acquisisce la qualità di erede.
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Frode informatica, furto d’identità ed utilizzo indebito di dati personaliSynopsis

Ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’autore di una operazione di phishing volta ad ottenere, tramite artifizi e raggiri, le credenziali necessarie ad accedere abusivamente a spazi informatici esclusivi del titolare e a impartire ordini di pagamento in favore di vari destinatari, per i reati di cui agli artt. 615 ter, 617 sexies, 640 ter c.p. e 494 c.p., si rende necessaria una apposita perizia tecnica accertativa degli elementi costitutivi delle fattispecie delittuose contestate. Ai fini della valutazione della sussistenza del concorso tra reati, nonché della sussistenza di responsabilità civile dell’imputato per il danno eventualmente cagionato alla persona offesa, dovranno essere tenute in debita considerazione la condotta dell’agente e della persona offesa medesima, nonché il rispetto, da parte dell’istituto di credito, dei presidi a tutela della posizione del cliente.
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Smart contract, elementi essenziali del contratto e pirateria informaticaSynopsis

Il consenso costituisce elemento essenziale ed indefettibile di ogni tipo di contratto, anche smart, non potendosi delegare ad un algoritmo la prestazione dello stesso. L’eventuale modifica, da parte di un terzo, della quantità di prodotto oggetto del contratto ne fonda responsabilità penale, principalmente ex art. 615 ter c.p., e civile ex art. 2043 c.c., obbligandolo al risarcimento del danno. In tale ipotesi, però, il mancato esercizio del diritto di recesso costituisce consenso alla conclusione del contratto sì come modificato o, alternativamente, condotta negligente idonea ad escludere la fondatezza della pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 1227 co. 2 c.c.
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Gondola roboat e danno da natante a guida autonomaSynopsis

In caso di sinistro che coinvolga un natante a guida autonoma, insufficientemente addestrato, l’obbligo di risarcire il danno da esso cagionato ricade sul soggetto che mette in circolazione il veicolo, sul suo conducente – preposto e sul proprietario dell’hardware di guida autonoma, salva l’eventuale responsabilità colposa conseguente alla imprudenza di terzi.
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Sistema RPA e responsabilità da errore contabileSynopsis

In caso di pregiudizio subito dal cliente per effetto dell’utilizzo, da parte del professionista, di un sistema RPA, il professionista medesimo – utilizzatore del sistema, risponde di tale pregiudizio ed è, conseguentemente, tenuto al risarcimento del danno, solamente se non agisce con la diligenza qualificata e la buona fede richieste nell'espletamento di un mandato professionale. In caso contrario, la responsabilità per errore derivante dall’utilizzo di sistema RPA ed il conseguente obbligo risarcitorio gravano, alternativamente, sul produttore e/o sull’intelligenza artificiale.