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	<title>Commenti per Collectius</title>
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	<description>Search. Discuss. Collect.</description>
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		<title>Commenti su Trading di criptovalute tramite bot di simonezanella</title>
		<link>https://join.collect-ius.net/trading-di-criptovalute-tramite-bot/#comment-684</link>
		<dc:creator><![CDATA[simonezanella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 13:55:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le condotte realizzate dal Sig. Tizio integrano gli elementi costitutivi dei reati di manipolazione del mercato, frode in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate posto che: sussiste l’elemento del dolo specifico necessario per configurare detti reati, essendo presente un intento fraudolento finalizzato a trarre in inganno gli investitori, manipolando il mercato. Inoltre, la posizione di Tizio, essendo qualificata e specializzata in un ambito nuovo, giustifica l’affidamento sulle informazioni da lui divulgate che risultano privilegiate ai sensi dell’art 184 TUF. Infine, il verificarsi dei mutamenti del valore della criptovaluta, nei momenti immediatamente successivi alle operazioni del soggetto, concreta il nesso causale certo e diretto tra le azioni di Tizio e le perdite subite dagli investitori provando quindi l’idoneità della condotta a provocare un’alterazione sensibile del mercato, come richiesto dall’art. 185 TUF. Ravvisato il nesso di causalità, si richiede quindi la riparazione del danno subito dagli investitori ex art. 2043 c.c..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[        <div class="zaki_like_dislike_box">
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        <p>Le condotte realizzate dal Sig. Tizio integrano gli elementi costitutivi dei reati di manipolazione del mercato, frode in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate posto che: sussiste l’elemento del dolo specifico necessario per configurare detti reati, essendo presente un intento fraudolento finalizzato a trarre in inganno gli investitori, manipolando il mercato. Inoltre, la posizione di Tizio, essendo qualificata e specializzata in un ambito nuovo, giustifica l’affidamento sulle informazioni da lui divulgate che risultano privilegiate ai sensi dell’art 184 TUF. Infine, il verificarsi dei mutamenti del valore della criptovaluta, nei momenti immediatamente successivi alle operazioni del soggetto, concreta il nesso causale certo e diretto tra le azioni di Tizio e le perdite subite dagli investitori provando quindi l’idoneità della condotta a provocare un’alterazione sensibile del mercato, come richiesto dall’art. 185 TUF. Ravvisato il nesso di causalità, si richiede quindi la riparazione del danno subito dagli investitori ex art. 2043 c.c..</p>
<ul class="wpuf_customs"><li><label>Synopsis</label>: Il trading di criptovalute tramite bot, pur non essendo intrinsecamente illecito, deve essere valutato alla luce delle normative che tutelano la trasparenza e l’integrità del mercato finanziario. L’utilizzo di bot può configurare reati di manipolazione del mercato, frode in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate, ai sensi degli artt. 184 e 185 del TUF, quando ricorrono determinate
circostanze:
1. Un’alterazione artificiosa e significativa dei prezzi di mercato, realizzata mediante operazioni manipolative o la diffusione di informazioni false o ingannevoli.
2. La presenza di dolo specifico, ossia un intento fraudolento volto a trarre vantaggio personale o a danneggiare altri operatori di mercato.
Nel caso delle criptovalute, che presentano un'elevata volatilità e una regolamentazione ancora in fase di sviluppo, è fondamentale verificare se le operazioni automatizzate tramite bot possano effettivamente configurare i reati sopra descritti. Ciò deve essere valutato anche tenendo conto della natura speculativa del mercato e del principio di libera iniziativa economica, garantito dall’art. 41 della Costituzione.
Infine, per attribuire responsabilità penale e civile, è necessario provare un nesso causale diretto, certo e dimostrabile tra le operazioni del bot e le perdite subite dagli investitori, al fine di configurare un obbligo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c.</li></ul>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Trading di criptovalute tramite bot di Gabrielepadula</title>
		<link>https://join.collect-ius.net/trading-di-criptovalute-tramite-bot/#comment-683</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gabrielepadula]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 13:16:40 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le condotte realizzate dal Sig. Tizio integrano gli elementi costitutivi dei reati di manipolazione del mercato, frode in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate posto che: sussiste l’elemento del dolo specifico necessario per configurare detti reati, essendo presente un intento fraudolento finalizzato a trarre in inganno gli investitori, manipolando il mercato. Inoltre, la posizione di Tizio, essendo qualificata e specializzata in un ambito nuovo, giustifica l’affidamento sulle informazioni da lui divulgate che risultano privilegiate ai sensi dell’art 184 TUF. Infine, il verificarsi dei mutamenti del valore della criptovaluta, nei momenti immediatamente successivi alle operazioni del soggetto, concreta il nesso causale certo e diretto tra le azioni di Tizio e le perdite subite dagli investitori provando quindi l’idoneità della condotta a provocare un’alterazione sensibile del mercato, come richiesto dall’art. 185 TUF. Ravvisato il nesso di causalità, si richiede quindi la riparazione del danno subito dagli investitori ex art. 2043 c.c..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[        <div class="zaki_like_dislike_box">
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        <p>Le condotte realizzate dal Sig. Tizio integrano gli elementi costitutivi dei reati di manipolazione del mercato, frode in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate posto che: sussiste l’elemento del dolo specifico necessario per configurare detti reati, essendo presente un intento fraudolento finalizzato a trarre in inganno gli investitori, manipolando il mercato. Inoltre, la posizione di Tizio, essendo qualificata e specializzata in un ambito nuovo, giustifica l’affidamento sulle informazioni da lui divulgate che risultano privilegiate ai sensi dell’art 184 TUF. Infine, il verificarsi dei mutamenti del valore della criptovaluta, nei momenti immediatamente successivi alle operazioni del soggetto, concreta il nesso causale certo e diretto tra le azioni di Tizio e le perdite subite dagli investitori provando quindi l’idoneità della condotta a provocare un’alterazione sensibile del mercato, come richiesto dall’art. 185 TUF. Ravvisato il nesso di causalità, si richiede quindi la riparazione del danno subito dagli investitori ex art. 2043 c.c..</p>
<ul class="wpuf_customs"><li><label>Synopsis</label>: Il trading di criptovalute tramite bot, pur non essendo intrinsecamente illecito, deve essere valutato alla luce delle normative che tutelano la trasparenza e l’integrità del mercato finanziario. L’utilizzo di bot può configurare reati di manipolazione del mercato, frode in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate, ai sensi degli artt. 184 e 185 del TUF, quando ricorrono determinate
circostanze:
1. Un’alterazione artificiosa e significativa dei prezzi di mercato, realizzata mediante operazioni manipolative o la diffusione di informazioni false o ingannevoli.
2. La presenza di dolo specifico, ossia un intento fraudolento volto a trarre vantaggio personale o a danneggiare altri operatori di mercato.
Nel caso delle criptovalute, che presentano un'elevata volatilità e una regolamentazione ancora in fase di sviluppo, è fondamentale verificare se le operazioni automatizzate tramite bot possano effettivamente configurare i reati sopra descritti. Ciò deve essere valutato anche tenendo conto della natura speculativa del mercato e del principio di libera iniziativa economica, garantito dall’art. 41 della Costituzione.
Infine, per attribuire responsabilità penale e civile, è necessario provare un nesso causale diretto, certo e dimostrabile tra le operazioni del bot e le perdite subite dagli investitori, al fine di configurare un obbligo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c.</li></ul>]]></content:encoded>
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	<item>
		<title>Commenti su Trading di criptovalute tramite bot di matisegatto</title>
		<link>https://join.collect-ius.net/trading-di-criptovalute-tramite-bot/#comment-682</link>
		<dc:creator><![CDATA[matisegatto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 13:13:59 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le condotte realizzate dal Sig. Tizio integrano gli elementi costitutivi dei reati di manipolazione del mercato, frode in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate posto che: sussiste l’elemento del dolo specifico necessario per configurare detti reati, essendo presente un intento fraudolento finalizzato a trarre in inganno gli investitori, manipolando il mercato. Inoltre, la posizione di Tizio, essendo qualificata e specializzata in un ambito nuovo, giustifica l’affidamento sulle informazioni da lui divulgate che risultano privilegiate ai sensi dell’art 184 TUF. Infine, il verificarsi dei mutamenti del valore della criptovaluta, nei momenti immediatamente successivi alle operazioni del soggetto, concreta il nesso causale certo e diretto tra le azioni di Tizio e le perdite subite dagli investitori provando quindi l’idoneità della condotta a provocare un’alterazione sensibile del mercato, come richiesto dall’art. 185 TUF. Ravvisato il nesso di causalità, si richiede quindi la riparazione del danno subito dagli investitori ex art. 2043 c.c..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[        <div class="zaki_like_dislike_box">
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        <p>Le condotte realizzate dal Sig. Tizio integrano gli elementi costitutivi dei reati di manipolazione del mercato, frode in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate posto che: sussiste l’elemento del dolo specifico necessario per configurare detti reati, essendo presente un intento fraudolento finalizzato a trarre in inganno gli investitori, manipolando il mercato. Inoltre, la posizione di Tizio, essendo qualificata e specializzata in un ambito nuovo, giustifica l’affidamento sulle informazioni da lui divulgate che risultano privilegiate ai sensi dell’art 184 TUF. Infine, il verificarsi dei mutamenti del valore della criptovaluta, nei momenti immediatamente successivi alle operazioni del soggetto, concreta il nesso causale certo e diretto tra le azioni di Tizio e le perdite subite dagli investitori provando quindi l’idoneità della condotta a provocare un’alterazione sensibile del mercato, come richiesto dall’art. 185 TUF. Ravvisato il nesso di causalità, si richiede quindi la riparazione del danno subito dagli investitori ex art. 2043 c.c..</p>
<ul class="wpuf_customs"><li><label>Synopsis</label>: Il trading di criptovalute tramite bot, pur non essendo intrinsecamente illecito, deve essere valutato alla luce delle normative che tutelano la trasparenza e l’integrità del mercato finanziario. L’utilizzo di bot può configurare reati di manipolazione del mercato, frode in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate, ai sensi degli artt. 184 e 185 del TUF, quando ricorrono determinate
circostanze:
1. Un’alterazione artificiosa e significativa dei prezzi di mercato, realizzata mediante operazioni manipolative o la diffusione di informazioni false o ingannevoli.
2. La presenza di dolo specifico, ossia un intento fraudolento volto a trarre vantaggio personale o a danneggiare altri operatori di mercato.
Nel caso delle criptovalute, che presentano un'elevata volatilità e una regolamentazione ancora in fase di sviluppo, è fondamentale verificare se le operazioni automatizzate tramite bot possano effettivamente configurare i reati sopra descritti. Ciò deve essere valutato anche tenendo conto della natura speculativa del mercato e del principio di libera iniziativa economica, garantito dall’art. 41 della Costituzione.
Infine, per attribuire responsabilità penale e civile, è necessario provare un nesso causale diretto, certo e dimostrabile tra le operazioni del bot e le perdite subite dagli investitori, al fine di configurare un obbligo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c.</li></ul>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Trading di criptovalute tramite bot di Ilariadibari</title>
		<link>https://join.collect-ius.net/trading-di-criptovalute-tramite-bot/#comment-681</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ilariadibari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 13:17:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le condotte poste in essere dal Sig.Tizio, rientrando nell’ambito della libera iniziativa economica
(ex art.41 Cost.) non integrano gli elementi costitutivi dei reati di manipolazione del mercato, frode
in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate posto che: non sussiste l&#039;elemento
soggettivo del dolo specifico necessario per configurare detti reati, essendo assente un intento
fraudolento finalizzato a manipolare il mercato o trarre in inganno gli investitori. Inoltre, le
informazioni divulgate dal sig. Tizio, pur non sempre verificabili, non possono essere qualificate
come privilegiate ai sensi dell&#039;art 184 T.U.F., trattandosi di dati pubblicamente accessibili o di
valutazioni personali prive di carattere esclusivo. Infine, l’instabilità intrinseca delle criptovalute,
l&#039;assenza di un nesso causale diretto e certo tra le azioni di Tizio e le perdite subite dagli
investitori escludono la concreta idoneità della condotta a provocare un&#039;alterazione sensibile del
mercato, come richiesto dall&#039;art 185 T.U.F.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[        <div class="zaki_like_dislike_box">
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        </div>
        <p>Le condotte poste in essere dal Sig.Tizio, rientrando nell’ambito della libera iniziativa economica<br />
(ex art.41 Cost.) non integrano gli elementi costitutivi dei reati di manipolazione del mercato, frode<br />
in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate posto che: non sussiste l&#8217;elemento<br />
soggettivo del dolo specifico necessario per configurare detti reati, essendo assente un intento<br />
fraudolento finalizzato a manipolare il mercato o trarre in inganno gli investitori. Inoltre, le<br />
informazioni divulgate dal sig. Tizio, pur non sempre verificabili, non possono essere qualificate<br />
come privilegiate ai sensi dell&#8217;art 184 T.U.F., trattandosi di dati pubblicamente accessibili o di<br />
valutazioni personali prive di carattere esclusivo. Infine, l’instabilità intrinseca delle criptovalute,<br />
l&#8217;assenza di un nesso causale diretto e certo tra le azioni di Tizio e le perdite subite dagli<br />
investitori escludono la concreta idoneità della condotta a provocare un&#8217;alterazione sensibile del<br />
mercato, come richiesto dall&#8217;art 185 T.U.F.</p>
<ul class="wpuf_customs"><li><label>Synopsis</label>: Il trading di criptovalute tramite bot, pur non essendo intrinsecamente illecito, deve essere valutato alla luce delle normative che tutelano la trasparenza e l’integrità del mercato finanziario. L’utilizzo di bot può configurare reati di manipolazione del mercato, frode in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate, ai sensi degli artt. 184 e 185 del TUF, quando ricorrono determinate
circostanze:
1. Un’alterazione artificiosa e significativa dei prezzi di mercato, realizzata mediante operazioni manipolative o la diffusione di informazioni false o ingannevoli.
2. La presenza di dolo specifico, ossia un intento fraudolento volto a trarre vantaggio personale o a danneggiare altri operatori di mercato.
Nel caso delle criptovalute, che presentano un'elevata volatilità e una regolamentazione ancora in fase di sviluppo, è fondamentale verificare se le operazioni automatizzate tramite bot possano effettivamente configurare i reati sopra descritti. Ciò deve essere valutato anche tenendo conto della natura speculativa del mercato e del principio di libera iniziativa economica, garantito dall’art. 41 della Costituzione.
Infine, per attribuire responsabilità penale e civile, è necessario provare un nesso causale diretto, certo e dimostrabile tra le operazioni del bot e le perdite subite dagli investitori, al fine di configurare un obbligo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c.</li></ul>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Automatizzazione dello studio legale e responsabilità per errore professionale di MatteoC</title>
		<link>https://join.collect-ius.net/automatizzazione-dello-studio-legale-e-responsabilita-per-errore-professionale/#comment-680</link>
		<dc:creator><![CDATA[MatteoC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 12:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://join.collect-ius.net/automatizzazione-dello-studio-legale-e-responsabilita-per-errore-professionale/#comment-680</guid>
		<description><![CDATA[Per dimostrare l’insussistenza del nesso causale tra la condotta dell’avvocato e il pregiudizio subito
dal cliente in caso di soccombenza per allegata omissione di corretta costituzione in giudizio, il
cliente deve dimostrare, secondo il criterio di valutazione del più probabile che non, che non
c’erano fattori alternativi alla condotta del proprio difensore tecnico capaci di condurre a tale esito.
La sentenza di primo grado vittoriosa, ma ottenuta a seguito di un lungo processo di cognizione,
non può essere ritenuta elemento sufficiente per escludere i fattori alternativi che avrebbero potuto
compromettere la vittoria in appello, in quanto la particolare lunga durata del processo dimostra la
natura critica della controversia e quindi la probabile mutabilità del suo segno ad opera delle corti di
grado superiore.
Nel caso di un avvocato che utilizzi uno strumento tecnologico, come in
precedenza sancito dalla sezione III della Suprema Corte con l’ordinanza
16552/2024, non è attribuibile alcuna responsabilità verso il cliente, in caso di
soccombenza, se sia occorso un malfunzionamento di detto strumento, non
prevedibile con la diligenza dell’uomo medio, con l’esperienza dell’uomo comune
nell’utilizzo di tecnologie innovative.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[        <div class="zaki_like_dislike_box">
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                    <div style="clear:left;"></div>
        </div>
        <p>Per dimostrare l’insussistenza del nesso causale tra la condotta dell’avvocato e il pregiudizio subito<br />
dal cliente in caso di soccombenza per allegata omissione di corretta costituzione in giudizio, il<br />
cliente deve dimostrare, secondo il criterio di valutazione del più probabile che non, che non<br />
c’erano fattori alternativi alla condotta del proprio difensore tecnico capaci di condurre a tale esito.<br />
La sentenza di primo grado vittoriosa, ma ottenuta a seguito di un lungo processo di cognizione,<br />
non può essere ritenuta elemento sufficiente per escludere i fattori alternativi che avrebbero potuto<br />
compromettere la vittoria in appello, in quanto la particolare lunga durata del processo dimostra la<br />
natura critica della controversia e quindi la probabile mutabilità del suo segno ad opera delle corti di<br />
grado superiore.<br />
Nel caso di un avvocato che utilizzi uno strumento tecnologico, come in<br />
precedenza sancito dalla sezione III della Suprema Corte con l’ordinanza<br />
16552/2024, non è attribuibile alcuna responsabilità verso il cliente, in caso di<br />
soccombenza, se sia occorso un malfunzionamento di detto strumento, non<br />
prevedibile con la diligenza dell’uomo medio, con l’esperienza dell’uomo comune<br />
nell’utilizzo di tecnologie innovative.</p>
<ul class="wpuf_customs"><li><label>Synopsis</label>: L'utilizzo, ancorché in via sperimentale, di un software per la formazione di atti giudiziari ed il supporto al lavoro del legale è ben possibile, purché l'avvocato si curi di verificare con la dovuta diligenza (impostagli dalle norme civilistiche e deontologiche) la correttezza dell'operato del sistema, onde non incorrere in responsabilità e fatto salvo il prodursi di errori imprevedibili ed improvvisi che determinino una recisione del nesso causale tra l'evento dannoso ed il dovere di diligenza dell'avvocato.</li></ul>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Automatizzazione dello studio legale e responsabilità per errore professionale di Luca Polesel</title>
		<link>https://join.collect-ius.net/automatizzazione-dello-studio-legale-e-responsabilita-per-errore-professionale/#comment-679</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Polesel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 12:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://join.collect-ius.net/automatizzazione-dello-studio-legale-e-responsabilita-per-errore-professionale/#comment-679</guid>
		<description><![CDATA[Per dimostrare l’insussistenza del nesso causale tra la condotta dell’avvocato e il pregiudizio subito dal cliente in caso di soccombenza per allegata omissione di corretta costituzione in giudizio, il cliente deve dimostrare, secondo il criterio di valutazione del più probabile che non, che non c’erano fattori alternativi alla condotta del proprio difensore tecnico capaci di condurre a tale esito.
La sentenza di primo grado vittoriosa, ma ottenuta a seguito di un lungo processo di cognizione, non può essere ritenuta elemento sufficiente per escludere i fattori alternativi che avrebbero potuto compromettere la vittoria in appello, in quanto la particolare lunga durata del processo dimostra la natura critica della controversia e quindi la probabile mutabilità del suo segno ad opera delle corti di grado superiore.
Nel caso di un avvocato che utilizzi uno strumento tecnologico, come in precedenza sancito dalla sezione III della Suprema Corte con l’ordinanza 16552/2024, non è attribuibile alcuna responsabilità verso il cliente, in caso di soccombenza, se sia occorso un malfunzionamento di detto strumento, non prevedibile con la diligenza dell’uomo medio, con l’esperienza dell’uomo comune nell’utilizzo di tecnologie innovative.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[        <div class="zaki_like_dislike_box">
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        </div>
        <p>Per dimostrare l’insussistenza del nesso causale tra la condotta dell’avvocato e il pregiudizio subito dal cliente in caso di soccombenza per allegata omissione di corretta costituzione in giudizio, il cliente deve dimostrare, secondo il criterio di valutazione del più probabile che non, che non c’erano fattori alternativi alla condotta del proprio difensore tecnico capaci di condurre a tale esito.<br />
La sentenza di primo grado vittoriosa, ma ottenuta a seguito di un lungo processo di cognizione, non può essere ritenuta elemento sufficiente per escludere i fattori alternativi che avrebbero potuto compromettere la vittoria in appello, in quanto la particolare lunga durata del processo dimostra la natura critica della controversia e quindi la probabile mutabilità del suo segno ad opera delle corti di grado superiore.<br />
Nel caso di un avvocato che utilizzi uno strumento tecnologico, come in precedenza sancito dalla sezione III della Suprema Corte con l’ordinanza 16552/2024, non è attribuibile alcuna responsabilità verso il cliente, in caso di soccombenza, se sia occorso un malfunzionamento di detto strumento, non prevedibile con la diligenza dell’uomo medio, con l’esperienza dell’uomo comune nell’utilizzo di tecnologie innovative.</p>
<ul class="wpuf_customs"><li><label>Synopsis</label>: L'utilizzo, ancorché in via sperimentale, di un software per la formazione di atti giudiziari ed il supporto al lavoro del legale è ben possibile, purché l'avvocato si curi di verificare con la dovuta diligenza (impostagli dalle norme civilistiche e deontologiche) la correttezza dell'operato del sistema, onde non incorrere in responsabilità e fatto salvo il prodursi di errori imprevedibili ed improvvisi che determinino una recisione del nesso causale tra l'evento dannoso ed il dovere di diligenza dell'avvocato.</li></ul>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Automatizzazione dello studio legale e responsabilità per errore professionale di Leotrevi</title>
		<link>https://join.collect-ius.net/automatizzazione-dello-studio-legale-e-responsabilita-per-errore-professionale/#comment-678</link>
		<dc:creator><![CDATA[Leotrevi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 12:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://join.collect-ius.net/automatizzazione-dello-studio-legale-e-responsabilita-per-errore-professionale/#comment-678</guid>
		<description><![CDATA[Per dimostrare l’insussistenza del nesso causale tra la condotta dell’avvocato e il pregiudizio subito
dal cliente in caso di soccombenza per allegata omissione di corretta costituzione in giudizio, il
cliente deve dimostrare, secondo il criterio di valutazione del più probabile che non, che non
c’erano fattori alternativi alla condotta del proprio difensore tecnico capaci di condurre a tale esito.
La sentenza di primo grado vittoriosa, ma ottenuta a seguito di un lungo processo di cognizione,
non può essere ritenuta elemento sufficiente per escludere i fattori alternativi che avrebbero potuto
compromettere la vittoria in appello, in quanto la particolare lunga durata del processo dimostra la
natura critica della controversia e quindi la probabile mutabilità del suo segno ad opera delle corti di
grado superiore.
Nel caso di un avvocato che utilizzi uno strumento tecnologico, come in
precedenza sancito dalla sezione III della Suprema Corte con l’ordinanza
16552/2024, non è attribuibile alcuna responsabilità verso il cliente, in caso di
soccombenza, se sia occorso un malfunzionamento di detto strumento, non
prevedibile con la diligenza dell’uomo medio, con l’esperienza dell’uomo comune
nell’utilizzo di tecnologie innovative.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[        <div class="zaki_like_dislike_box">
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        <p>Per dimostrare l’insussistenza del nesso causale tra la condotta dell’avvocato e il pregiudizio subito<br />
dal cliente in caso di soccombenza per allegata omissione di corretta costituzione in giudizio, il<br />
cliente deve dimostrare, secondo il criterio di valutazione del più probabile che non, che non<br />
c’erano fattori alternativi alla condotta del proprio difensore tecnico capaci di condurre a tale esito.<br />
La sentenza di primo grado vittoriosa, ma ottenuta a seguito di un lungo processo di cognizione,<br />
non può essere ritenuta elemento sufficiente per escludere i fattori alternativi che avrebbero potuto<br />
compromettere la vittoria in appello, in quanto la particolare lunga durata del processo dimostra la<br />
natura critica della controversia e quindi la probabile mutabilità del suo segno ad opera delle corti di<br />
grado superiore.<br />
Nel caso di un avvocato che utilizzi uno strumento tecnologico, come in<br />
precedenza sancito dalla sezione III della Suprema Corte con l’ordinanza<br />
16552/2024, non è attribuibile alcuna responsabilità verso il cliente, in caso di<br />
soccombenza, se sia occorso un malfunzionamento di detto strumento, non<br />
prevedibile con la diligenza dell’uomo medio, con l’esperienza dell’uomo comune<br />
nell’utilizzo di tecnologie innovative.</p>
<ul class="wpuf_customs"><li><label>Synopsis</label>: L'utilizzo, ancorché in via sperimentale, di un software per la formazione di atti giudiziari ed il supporto al lavoro del legale è ben possibile, purché l'avvocato si curi di verificare con la dovuta diligenza (impostagli dalle norme civilistiche e deontologiche) la correttezza dell'operato del sistema, onde non incorrere in responsabilità e fatto salvo il prodursi di errori imprevedibili ed improvvisi che determinino una recisione del nesso causale tra l'evento dannoso ed il dovere di diligenza dell'avvocato.</li></ul>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Trading di criptovalute tramite bot di Ricky</title>
		<link>https://join.collect-ius.net/trading-di-criptovalute-tramite-bot/#comment-677</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ricky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 10:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://join.collect-ius.net/trading-di-criptovalute-tramite-bot/#comment-677</guid>
		<description><![CDATA[MASSIMA:
Le condotte poste in essere dal Sig.Tizio, rientrando nell’ambito della libera iniziativa economica
(ex art.41 Cost.) non integrano gli elementi costitutivi dei reati di manipolazione del mercato, frode
in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate posto che: non sussiste l&#039;elemento
soggettivo del dolo specifico necessario per configurare detti reati, essendo assente un intento
fraudolento finalizzato a manipolare il mercato o trarre in inganno gli investitori. Inoltre, le
informazioni divulgate dal sig. Tizio, pur non sempre verificabili, non possono essere qualificate
come privilegiate ai sensi dell&#039;art 184 T.U.F., trattandosi di dati pubblicamente accessibili o di
valutazioni personali prive di carattere esclusivo. Infine, l’instabilità intrinseca delle criptovalute,
l&#039;assenza di un nesso causale diretto e certo tra le azioni di Tizio e le perdite subite dagli
investitori escludono la concreta idoneità della condotta a provocare un&#039;alterazione sensibile del
mercato, come richiesto dall&#039;art 185 T.U.F.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[        <div class="zaki_like_dislike_box">
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        <p>MASSIMA:<br />
Le condotte poste in essere dal Sig.Tizio, rientrando nell’ambito della libera iniziativa economica<br />
(ex art.41 Cost.) non integrano gli elementi costitutivi dei reati di manipolazione del mercato, frode<br />
in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate posto che: non sussiste l&#8217;elemento<br />
soggettivo del dolo specifico necessario per configurare detti reati, essendo assente un intento<br />
fraudolento finalizzato a manipolare il mercato o trarre in inganno gli investitori. Inoltre, le<br />
informazioni divulgate dal sig. Tizio, pur non sempre verificabili, non possono essere qualificate<br />
come privilegiate ai sensi dell&#8217;art 184 T.U.F., trattandosi di dati pubblicamente accessibili o di<br />
valutazioni personali prive di carattere esclusivo. Infine, l’instabilità intrinseca delle criptovalute,<br />
l&#8217;assenza di un nesso causale diretto e certo tra le azioni di Tizio e le perdite subite dagli<br />
investitori escludono la concreta idoneità della condotta a provocare un&#8217;alterazione sensibile del<br />
mercato, come richiesto dall&#8217;art 185 T.U.F.</p>
<ul class="wpuf_customs"><li><label>Synopsis</label>: Il trading di criptovalute tramite bot, pur non essendo intrinsecamente illecito, deve essere valutato alla luce delle normative che tutelano la trasparenza e l’integrità del mercato finanziario. L’utilizzo di bot può configurare reati di manipolazione del mercato, frode in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate, ai sensi degli artt. 184 e 185 del TUF, quando ricorrono determinate
circostanze:
1. Un’alterazione artificiosa e significativa dei prezzi di mercato, realizzata mediante operazioni manipolative o la diffusione di informazioni false o ingannevoli.
2. La presenza di dolo specifico, ossia un intento fraudolento volto a trarre vantaggio personale o a danneggiare altri operatori di mercato.
Nel caso delle criptovalute, che presentano un'elevata volatilità e una regolamentazione ancora in fase di sviluppo, è fondamentale verificare se le operazioni automatizzate tramite bot possano effettivamente configurare i reati sopra descritti. Ciò deve essere valutato anche tenendo conto della natura speculativa del mercato e del principio di libera iniziativa economica, garantito dall’art. 41 della Costituzione.
Infine, per attribuire responsabilità penale e civile, è necessario provare un nesso causale diretto, certo e dimostrabile tra le operazioni del bot e le perdite subite dagli investitori, al fine di configurare un obbligo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c.</li></ul>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Trading di criptovalute tramite bot di Noemi.bellin</title>
		<link>https://join.collect-ius.net/trading-di-criptovalute-tramite-bot/#comment-676</link>
		<dc:creator><![CDATA[Noemi.bellin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 21:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://join.collect-ius.net/trading-di-criptovalute-tramite-bot/#comment-676</guid>
		<description><![CDATA[MASSIMA:
Le condotte poste in essere dal Sig.Tizio, rientrando nell’ambito della libera iniziativa economica
(ex art.41 Cost.) non integrano gli elementi costitutivi dei reati di manipolazione del mercato, frode
in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate posto che: non sussiste l&#039;elemento
soggettivo del dolo specifico necessario per configurare detti reati, essendo assente un intento
fraudolento finalizzato a manipolare il mercato o trarre in inganno gli investitori. Inoltre, le
informazioni divulgate dal sig. Tizio, pur non sempre verificabili, non possono essere qualificate
come privilegiate ai sensi dell&#039;art 184 T.U.F., trattandosi di dati pubblicamente accessibili o di
valutazioni personali prive di carattere esclusivo. Infine, l’instabilità intrinseca delle criptovalute,
l&#039;assenza di un nesso causale diretto e certo tra le azioni di Tizio e le perdite subite dagli
investitori escludono la concreta idoneità della condotta a provocare un&#039;alterazione sensibile del
mercato, come richiesto dall&#039;art 185 T.U.F.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[        <div class="zaki_like_dislike_box">
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        <p>MASSIMA:<br />
Le condotte poste in essere dal Sig.Tizio, rientrando nell’ambito della libera iniziativa economica<br />
(ex art.41 Cost.) non integrano gli elementi costitutivi dei reati di manipolazione del mercato, frode<br />
in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate posto che: non sussiste l&#8217;elemento<br />
soggettivo del dolo specifico necessario per configurare detti reati, essendo assente un intento<br />
fraudolento finalizzato a manipolare il mercato o trarre in inganno gli investitori. Inoltre, le<br />
informazioni divulgate dal sig. Tizio, pur non sempre verificabili, non possono essere qualificate<br />
come privilegiate ai sensi dell&#8217;art 184 T.U.F., trattandosi di dati pubblicamente accessibili o di<br />
valutazioni personali prive di carattere esclusivo. Infine, l’instabilità intrinseca delle criptovalute,<br />
l&#8217;assenza di un nesso causale diretto e certo tra le azioni di Tizio e le perdite subite dagli<br />
investitori escludono la concreta idoneità della condotta a provocare un&#8217;alterazione sensibile del<br />
mercato, come richiesto dall&#8217;art 185 T.U.F.</p>
<ul class="wpuf_customs"><li><label>Synopsis</label>: Il trading di criptovalute tramite bot, pur non essendo intrinsecamente illecito, deve essere valutato alla luce delle normative che tutelano la trasparenza e l’integrità del mercato finanziario. L’utilizzo di bot può configurare reati di manipolazione del mercato, frode in strumenti finanziari e abuso di informazioni privilegiate, ai sensi degli artt. 184 e 185 del TUF, quando ricorrono determinate
circostanze:
1. Un’alterazione artificiosa e significativa dei prezzi di mercato, realizzata mediante operazioni manipolative o la diffusione di informazioni false o ingannevoli.
2. La presenza di dolo specifico, ossia un intento fraudolento volto a trarre vantaggio personale o a danneggiare altri operatori di mercato.
Nel caso delle criptovalute, che presentano un'elevata volatilità e una regolamentazione ancora in fase di sviluppo, è fondamentale verificare se le operazioni automatizzate tramite bot possano effettivamente configurare i reati sopra descritti. Ciò deve essere valutato anche tenendo conto della natura speculativa del mercato e del principio di libera iniziativa economica, garantito dall’art. 41 della Costituzione.
Infine, per attribuire responsabilità penale e civile, è necessario provare un nesso causale diretto, certo e dimostrabile tra le operazioni del bot e le perdite subite dagli investitori, al fine di configurare un obbligo di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c.</li></ul>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su CACCIATORE E CAPTATORE NELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE di GiorgiaMarcon</title>
		<link>https://join.collect-ius.net/cacciatore-e-captatore-nelle-intercettazioni-telefoniche/#comment-675</link>
		<dc:creator><![CDATA[GiorgiaMarcon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 19:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://join.collect-ius.net/cacciatore-e-captatore-nelle-intercettazioni-telefoniche/#comment-675</guid>
		<description><![CDATA[In assenza di una preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria, l’acquisizione di dati personali, quali il
codice IMSI di un telefono cellulare, ad opera della polizia giudiziaria tramite l’utilizzo della tecnologia IMSI
catchers, disattende non solo le garanzie processuali, ma anche lede quelle di cui all’art. 15 Cost. a tutela dei
diritti inviolabili, quali la libertà e la segretezza delle comunicazioni. Pertanto, l’invalidità dell’atto di indagine
atipico, disposto senza l’autorizzazione del giudice, essendo prodromico rispetto alle intercettazioni
telefoniche svoltesi successivamente, inficia l’utilizzabilità delle stesse, in quanto derivanti dall’atto iniziale
di indagine invalido.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[        <div class="zaki_like_dislike_box">
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        </div>
        <p>In assenza di una preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria, l’acquisizione di dati personali, quali il<br />
codice IMSI di un telefono cellulare, ad opera della polizia giudiziaria tramite l’utilizzo della tecnologia IMSI<br />
catchers, disattende non solo le garanzie processuali, ma anche lede quelle di cui all’art. 15 Cost. a tutela dei<br />
diritti inviolabili, quali la libertà e la segretezza delle comunicazioni. Pertanto, l’invalidità dell’atto di indagine<br />
atipico, disposto senza l’autorizzazione del giudice, essendo prodromico rispetto alle intercettazioni<br />
telefoniche svoltesi successivamente, inficia l’utilizzabilità delle stesse, in quanto derivanti dall’atto iniziale<br />
di indagine invalido.</p>
<ul class="wpuf_customs"><li><label>Synopsis</label>: Il principio della legalità deve informare ogni fase processuale, compresa quella delle indagini. Infatti, le investigazioni coinvolgono diritti fondamentali della
persona, e sono rilevanti sia per la decisione di rinvio a giudizio dell’imputato, sia per la loro utilizzabilità nel dibattimento ai fini della prova dei fatti. In merito ad ipotesi di reato che sono annoverabili nella cosiddetta “criminalità organizzata”, l’uso dell’IMSI catcher per identificare l’utenza utilizzata dall’indagato, risponde ad
una finalità che è stata espressamente prevista dalla legge per l’attività d’indagine della Polizia Giudiziaria, cioè quella di assicurare la fonte di prova, ai sensi dagli
articoli 55 e 348 c.p.p. Tuttavia, il rispetto del principio di legalità impone di considerare la natura del dato di cui è portatore l’IMSI. Infatti, ai sensi dell’art. 3 lett. e) punti 2.4 e 2.5. del d.lgs n. 109 del 2008, l’IMSI e l’IMEI sono qualificati dalla citata normativa “(..) come dati necessari per determinare le attrezzature di comunicazione degli utenti (..)”, e devono essere conservati per le finalità, di cui all’art. 132 del Codice della Privacy. Sulla base di queste premesse, considerato il citato articolo 132, si deve escludere che l’IMSI e l’IMEI possano essere acquisiti autonomamente dalla Polizia Giudiziaria. Infatti, in questi casi la legalità delle
indagini è garantita - quanto meno nei casi d’urgenza – dal decreto motivato del P.M., soggetto a convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria. In conclusione, nella fattispecie ai sensi del combinato disposto degli articoli 189 e 271 c.p.p., devono essere dichiarate inutilizzabili le intercettazioni, perché queste sono state eseguite in conseguenza di un’illegittima acquisizione dell’IMSI su iniziativa della sola Polizia Giudiziaria.</li></ul>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
