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Sistemi di intelligenza artificiale, sviluppo di prodotti e tutela del designCase

Tizio, abile programmatore informatico, sviluppa un sistema di intelligenza artificiale molto sofisticato che, dopo un lungo periodo di “apprendimento automatico” mediante studio di milioni di contenuti multimediali reperiti online, è divenuto in grado di realizzare nuove immagini a partire da keyword e descrizioni testuali fornite dall’utilizzatore.

Le nuove immagini vengono realizzate dal sistema di intelligenza artificiale ricercando in internet contenuti sulla base della descrizione fornita dall’utilizzatore, unendoli tra di loro, adattandoli alle richieste e generando nuovi elementi laddove la ricerca dei contenuti non fornisca alcun esito positivo.

Il sistema di intelligenza artificiale viene integrato all’interno di una piattaforma e reso pubblicamente accessibile attraverso un sito internet sviluppato dallo stesso Tizio, senza indicazione alcuna né in merito alla titolarità dei diritti di privativa sul sistema di intelligenza artificiale e sulla piattaforma, né in merito ai contenuti generati attraverso tale piattaforma.

Caio, noto designer di calzature ed appassionato di acquari, accede al sito web e mediante una descrizione molto dettagliata e peculiare utilizza il sistema di intelligenza artificiale per ideare il design di un nuovo paio di scarpe che richiamino la forma di una boccia d’acqua per pesci rossi.

Soddisfatto della forma delle scarpe realizzate dal sistema di intelligenza artificiale ed una volta modificati alcuni dettagli per renderle utilizzabili e calzabili, Caio decide di tutelare le stesse depositando apposita domanda di design nei principali territori di interesse, indicando sé stesso quale designer e titolare dei diritti.

Successivamente lo stesso Caio concede ad una nota casa di produzione di calzature una licenza di utilizzo del design, affinché questa proceda alla produzione, promozione e vendita delle scarpe realizzate utilizzando detta privativa industrialistica.

Tizio, venuto a conoscenza della condotta di Caio, intende agire nei confronti di quest’ultimo affinchè venga riconosciuto il sistema di intelligenza artificiale quale designer e titolare dei diritti di privativa industrialistica, nonché vengano restituiti da Caio tutti gli utili derivanti dallo sfruttamento della privativa stessa.

Assunte le vesti dei legali di Tizio e di Caio, redigere memoria motivata in difesa dei rispettivi mandanti, illustrando i rimedi processuali, le questioni di diritto e di merito sottese alla fattispecie in esame.

 

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Patrimonio ereditario digitale: esecuzione di mandato post mortem exequendum e accettazione tacita d’ereditàSynopsis

I dati digitali non costituiscono parte del compendio ereditario, pertanto il loro utilizzo, da parte di un mandatario all'uopo designato, per dar corso alla volontà del de cuius, non costituisce accettazione tacita di eredità e, per l'effetto, il mandatario non acquisisce la qualità di erede.
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Diffamazione per piccoli gruppi socialCase

Tizio fa parte, insieme ad altre quattro persone, del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alfa. In vista del rinnovo degli organi sociali, che dovrebbe avvenire nel giro di qualche mese, Tizio apre un gruppo whatsapp, denominato Alfabeta, con i suoi sostenitori in seno all’associazione, una decina di persone che inserisce personalmente una ad una.

All’interno di tale gruppo, tra le altre cose, egli riferisce che il presidente, Caio Graffigna, raccoglie soldi dai soci ma non predispone un bilancio da dieci anni, aggiungendo “Non è che qualcuno (s)graffigna? ”

Nella chat del Consiglio Direttivo, Caio comunica che Mevio, uno dei membri di Alfabeta, gli ha mostrato tali messaggi, ed annuncia quindi di aver presentato querela per diffamazione nei confronti di Tizio. Nel medesimo gruppo, in più messaggi successivi Caio definisce Mevio “amico fedele” e Tizio “traditore”, invitando quest’ultimo a dimettersi.

Letti tali messaggi, Tizio si reca da un legale, chiedendogli un parere volto a presentare una controquerela nei confronti di Caio e di Mevio.

Caio, insospettito, si reca a sua volta dal suo legale di riferimento, per chiedergli una valutazione sulla vicenda.

Mevio, a sua volta, temendo ritorsioni, si reca da un avvocato di sua fiducia. Nell’occasione, egli riferisce di essere stato inserito nel gruppo Alfabeta a sua insaputa e di essersi accorto con grande sorpresa della natura di tale gruppo solo dalla lettura dei messaggi, non essendo mai stato un sostenitore di Tizio ed anzi avendo sempre collaborato proficuamente con Caio.

I candidati, assunte le vesti dei legali cui si rivolgono rispettivamente Tizio, Caio e Mevio, elaborino le difese più efficaci nel loro interesse.

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Donazione di softwareSynopsis

La donazione di un software attribuito alla proprietà intellettuale altrui è nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto non si preveda l’espressa menzione dell’altruità del bene e l'assunzione dell’obbligo, da parte del donante, di procurarne la proprietà al donatario. Il software è un bene immateriale che può essere oggetto di possesso ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.
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Veganesimo e inadempimentoCase

In occasione del cinquantesimo compleanno della moglie Tizia, Caio decide di organizzare in suo onore una cena di famiglia, presso il prestigioso ristorante Il Cucinone, cena alla quale invita venti persone.

 

Per approfittare di una promozione in corso, che gli garantisce lo sconto del 15% sul costo complessivo, Caio decide di prenotare tramite la nota applicazione Eat, che consente di selezionare la data dell’evento e il numero di commensali, ma richiede che il menù sia unico per tutti e rimesso alla scelta dello chef.

All’atto della prenotazione, nella sezione dedicata alle “Note speciali (allergie, intolleranze, etc.)” Caio specifica che sua moglie Tizia segue, per ragioni etiche, una dieta rigidamente vegana e chiede che, quantomeno per quel che riguarda Tizia, si tenga conto di questa indicazione.

Ricevuta, sempre tramite l’applicazione, la conferma della prenotazione, Caio versa l’acconto pattuito, pari al 30% dell’importo complessivo previsto.

Il giorno del compleanno di Tizia la cena si svolge regolarmente, con soddisfazione di tutti i commensali.

Dopo la cena, recatosi alla cassa per il pagamento, Caio si complimenta con Mevio, titolare del ristorante, per l’ottima riuscita della serata. 

Mevio, soddisfatto, si rivolge a Tizia, che è presente, dicendole di essere molto contento che la stessa abbia gradito la cena, nonostante il menù proposto non fosse completamente vegano, ma contenesse anche alcuni ingredienti di origine animale, limitati a quelli a suo dire insostituibili per una buona riuscita dei piatti. 

Tizia, che non se ne era accorta, si infuria con il ristoratore e con il marito, il quale, a seguito di ciò, rifiuta di pagare a Mevio il saldo dovuto e, all’uscita dal ristorante, posta su Eat una pessima recensione del locale, indicando il punteggio minimo e commentando “Metto una stella, solo perché zero non si può!”.

I candidati, assunte le vesti, rispettivamente, dei legali cui si rivolgono Caio e di Mevio, elaborino le rispettive difese.In occasione del cinquantesimo compleanno della moglie Tizia, Caio decide di organizzare in suo onore una cena di famiglia, presso il prestigioso ristorante Il Cucinone, cena alla quale invita venti persone.

Per approfittare di una promozione in corso, che gli garantisce lo sconto del 15% sul costo complessivo, Caio decide di prenotare tramite la nota applicazione Eat, che consente di selezionare la data dell’evento e il numero di commensali, ma richiede che il menù sia unico per tutti e rimesso alla scelta dello chef.

All’atto della prenotazione, nella sezione dedicata alle “Note speciali (allergie, intolleranze, etc.)” Caio specifica che sua moglie Tizia segue, per ragioni etiche, una dieta rigidamente vegana e chiede che, quantomeno per quel che riguarda Tizia, si tenga conto di questa indicazione.

Ricevuta, sempre tramite l’applicazione, la conferma della prenotazione, Caio versa l’acconto pattuito, pari al 30% dell’importo complessivo previsto.

Il giorno del compleanno di Tizia la cena si svolge regolarmente, con soddisfazione di tutti i commensali.

Dopo la cena, recatosi alla cassa per il pagamento, Caio si complimenta con Mevio, titolare del ristorante, per l’ottima riuscita della serata. 

Mevio, soddisfatto, si rivolge a Tizia, che è presente, dicendole di essere molto contento che la stessa abbia gradito la cena, nonostante il menù proposto non fosse completamente vegano, ma contenesse anche alcuni ingredienti di origine animale, limitati a quelli a suo dire insostituibili per una buona riuscita dei piatti. 

Tizia, che non se ne era accorta, si infuria con il ristoratore e con il marito, il quale, a seguito di ciò, rifiuta di pagare a Mevio il saldo dovuto e, all’uscita dal ristorante, posta su Eat una pessima recensione del locale, indicando il punteggio minimo e commentando “Metto una stella, solo perché zero non si può!”.

I candidati, assunte le vesti, rispettivamente, dei legali cui si rivolgono Caio e di Mevio, elaborino le rispettive difese.

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Diffamazione e responsabilità del bloggerSynopsis

Il blogger può rispondere del contenuto diffamatorio dei commenti ai suoi post a titolo di responsabilità commissiva, se risulta che non cancellandoli li abbia fatti propri.
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Conclusione del contratto tramite messaggi WhatsAppSynopsis

Qualora la dichiarazione di accettazione della proposta di conclusione di un contratto di vendita di beni mobili e la successiva revoca siano stati trasmessi a mezzo Whatsapp all’utenza del proponente e quest’ultimo, in virtù delle peculiari caratteristiche di tale mezzo di comunicazione, le abbia lette contestualmente, non può affermarsi l’avvenuta conclusione del suddetto contratto. Nel caso di contratto a esecuzione differita, il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili che siano causa di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di una delle parti, legittima tale parte a domandare la risoluzione del contratto, laddove l’alterazione economica superi il limite ragionevolmente prevedibile, cagionando uno squilibrio notevole tra le prestazioni delle parti.
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Frode informatica, furto d’identità ed utilizzo indebito di dati personaliSynopsis

Ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’autore di una operazione di phishing volta ad ottenere, tramite artifizi e raggiri, le credenziali necessarie ad accedere abusivamente a spazi informatici esclusivi del titolare e a impartire ordini di pagamento in favore di vari destinatari, per i reati di cui agli artt. 615 ter, 617 sexies, 640 ter c.p. e 494 c.p., si rende necessaria una apposita perizia tecnica accertativa degli elementi costitutivi delle fattispecie delittuose contestate. Ai fini della valutazione della sussistenza del concorso tra reati, nonché della sussistenza di responsabilità civile dell’imputato per il danno eventualmente cagionato alla persona offesa, dovranno essere tenute in debita considerazione la condotta dell’agente e della persona offesa medesima, nonché il rispetto, da parte dell’istituto di credito, dei presidi a tutela della posizione del cliente.
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Smart contract, elementi essenziali del contratto e pirateria informaticaSynopsis

Il consenso costituisce elemento essenziale ed indefettibile di ogni tipo di contratto, anche smart, non potendosi delegare ad un algoritmo la prestazione dello stesso. L’eventuale modifica, da parte di un terzo, della quantità di prodotto oggetto del contratto ne fonda responsabilità penale, principalmente ex art. 615 ter c.p., e civile ex art. 2043 c.c., obbligandolo al risarcimento del danno. In tale ipotesi, però, il mancato esercizio del diritto di recesso costituisce consenso alla conclusione del contratto sì come modificato o, alternativamente, condotta negligente idonea ad escludere la fondatezza della pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 1227 co. 2 c.c.
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Gondola roboat e danno da natante a guida autonomaSynopsis

In caso di sinistro che coinvolga un natante a guida autonoma, insufficientemente addestrato, l’obbligo di risarcire il danno da esso cagionato ricade sul soggetto che mette in circolazione il veicolo, sul suo conducente – preposto e sul proprietario dell’hardware di guida autonoma, salva l’eventuale responsabilità colposa conseguente alla imprudenza di terzi.