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Chat “pin to pin”, intercettazioni e valore probatorioCase

Tizio cittadino spagnolo risiede in una nota isola ed è titolare di una pizzeria. Un abituale cliente del ristorante è Caio, cittadino italiano, residente in Lombardia che periodicamente soggiorna per vacanze nell’isola. Tizio e Caio comunicano anche tramite “chat pin to pin” tra cellulari “Blackberry”; in queste conversazioni Tizio assume il nickname la “La playa” e Caio quello di “El sombrero”. Al ritorno da queste vacanze, presso un appartamento di cui dispone nella periferia, Caio riceve persone note alle forze dell’ordine per fatti di spaccio di stupefacenti. Su comunicazione della Guarda di Finanza (G.d.F.), la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale, iscrive notizia di reato a carico di Tizio e di Caio per il concorso nel delitto di cui all’art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/1990. In forza di decreto di autorizzazione del G.I.P., la Procura dispone l’intercettazione sui cellulari di Tizio e di Caio; quindi, la Procura richiede alla società RIM ITALIA con sede in Italia – che distribuisce i telefonini “Blackberry”- i dati indentificativi dei nickname e le registrazioni del flusso comunicativo tramite “chat”. La società RIM ITALIA risponde alla richiesta dell’Autorità Inquirente ed invia i dati al server della Procura della Repubblica, che sono decifrati da ausiliari tecnici nominati della G.d.F. In uno stralcio delle trascrizioni di queste conversazioni si legge:

 

“(..) LA PLAYA: quando vieni mangiare le pizze che ho preparato ieri sera?”

 

“(..) EL SOMBRERO: ah finalmente mi richiami! E’ passato più di un mese dall’ultima volta che sono venuto da te a mangiare….Sai che qua siamo golosi 😊😊)”

 

“(..) LA PLAYA: non mi arrivavano gli ingredienti…e poi sai la questione dei prezzi …”

 

“(..) EL SOMBRERO: so, so, ma tu non fare il furbo…stesso prezzo dell’altra volta per un chilo…ok?”

 

“(..) LA PLAYA: dai, vieni a prenderti queste pizze, altrimenti le mangiano altri….”

 

(..) EL SOMBRERO: quanto sei  ….Parto lunedì con il volo da Milano …..”.  

 

A. Considerate le risultanze delle indagini carico di Caio e di Tizio, nella veste di Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, formulare richiesta di adozione di misura cautelare personale nei confronti di Tizio e di Caio, evidenziando le prove utilizzabili per provare i gravi indizi di colpevolezza a giustificazione del provvedimento.

 

B. Assunte le vesti del difensore di Caio, redigere adeguata memoria difensiva, evidenziando le principali questioni poste dal caso in esame.

 

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Delibera del Consiglio di Amministrazione e diritto di voto dell’elaboratore elettronicoCase

Tizio, notaio, è socio di Alfa Spa; su incarico della società Alfa redige uno statuto, approvato poi dall'assemblea straordinaria, il quale stabilisce che componente del consiglio di amministrazione debba essere anche un elaboratore elettronico con diritto di voto, chiamato Omega. Col voto determinante di quest'ultimo è votata una delibera che approva un piano d'investimenti di 10 milioni di Euro con relativo piano industriale. Tizio, convinto del piano industriale, perlopiù redatto da Omega, sottoscrive l'aumento di capitale per 1 milione di Euro e lo versa. Il piano si rivela disastroso e fondato su assunzioni sbagliate; tutti gli investitori, compresi i soci, perdono tutto il loro investimento. Lo statuto prevede anche il divieto dei soci di divulgare a terzi notizie relative agli affari sociali, a pena di perdita del diritto di agire in giudizio. Tizio si confida con il giornalista Caio, che pubblica la notizia sui giornali. Tizio intraprende subito avanti al tribunale di Milano un'azione nei confronti di Omega (o di chi è responsabile di Omega) e degli altri amministratori che hanno votato la delibera, il piano d'investimenti e il piano industriale.

Predisporre la difesa di Tizio e quella di Omega (o di chi sia responsabile di Omega), anche considerato che lo statuto prevede che in caso di controversie tra soci e amministratori sia competente a decidere non il tribunale di Milano, ma un collegio arbitrale nominato da Alfa SpA, costituito da tre arbitri, in cui presidente del collegio è un altro elaboratore della medesima azienda che ha prodotto Omega, esperto in dispute societarie.     

 

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Risarcimento del danno da diffusione tramite social di video girati a mezzo dashcamCase

Tizia, di professione influencer, installa a bordo della propria autovettura una dashcam. Quotidianamente, prima che i files di registrazione vengano sovrascritti, Tizia provvede al download ed al successivo upload delle registrazioni in una sua pagina social, accompagnandoli da una didascalia. Un giorno, Caia, follower di Tizia e moglie del noto manager Sempronio, habitué dei migliori salotti della città e personaggio molto in vista, si imbatte in un video caricato da Caia sul suo profilo, che reca la caption “Altro che paparazzi... anvedi un po’ Sempronio!”, seguito da una serie di hashtags dal tenore irriverente ma inequivocabile. Visualizzato il video, Caia riconosce il marito nel parcheggio di un locale alla periferia della città, intento a scambiarsi effusioni molto esplicite con un’altra donna. Il tam tam social porta rapidamente alla diffusione del video, che diventa in breve tempo virale ed ha milioni di visualizzazioni e condivisioni. Per l’effetto, Caia ogni volta che viene incontrata per strada viene derisa ed additata. Ella si determina allora ad avviare, oltre al giudizio per la separazione giudiziale con addebito al marito, anche una causa civile nei confronti di Sempronio che si conclude con la condanna del predetto al versamento in favore della ormai ex moglie della somma di €300.000,00= a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale da questa subito per effetto della di lui condotta. Sempronio si determina allora ad agire a propria volta in giudizio contro Tizia per vedersi risarcito il danno subito per effetto dell’utilizzo illegittimo e contrario ai più elementari principi in materia di tutela della privacy, da parte della stessa, della dashcam. Assunte le vesti di Tizia e di Sempronio redigere adeguata memoria difensiva in favore dei rispettivi mandanti.

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Trattamento illecito di dati sanitari contenuti nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)Case

Tizio, direttore della Asl Alfa, riceve, in data 15 maggio 2023, una mail da parte di Caio, CEO del noto gruppo farmaceutico Beta Spa, con la quale si invitava a fornire indicazioni circa lo stato di salute dei pazienti che, nell’ultimo anno, avevano avuto reazioni avverse al trattamento tramite il loro farmaco Gamma, precisando, peraltro, la sussistenza di eventuali patologie concomitanti. La raccolta di tali informazioni avrebbe difatti consentito a Beta Spa di effettuare in tempi rapidi alcune verifiche circa l’opportunità di sostituire alcuni eccipienti con un innovativo principio attivo, il quale, alla luce delle prime sperimentazioni condotte, consentirebbe la medesima efficacia del farmaco a fronte di una sensibile riduzione di alcuni effetti collaterali. Tizio, a seguito della summenzionata richiesta, provvede a trasmettere a Caio, nella prospettiva di assicurare più efficaci prestazioni di cura, le informazioni presenti nei fascicoli sanitari elettronici (FSE) dei pazienti sottoposti a terapia con quel farmaco. A settembre 2023, a seguito della brevettazione di una nuova formulazione del farmaco Gamma, Caio informa Tizio della possibilità di ottenere alcune agevolazioni per la fornitura dello stesso presso gli Ospedali della Asl in questione. Tizio, conseguentemente, provvede ad effettuare un consistente ordinativo, usufruendo di una tariffa scontata. Sempronio, il quale, nel luglio 2023, era stato contattato da Beta Spa per poter sperimentare, in “anteprima”, il nuovo farmaco - grazie al quale riesce a risolvere gli effetti collaterali di nausea ed emicrania ingenerati dall’utilizzo della precedente formulazione - si avvede del fatto che la casa farmaceutica era in possesso di numerose informazioni circa il suo delicato stato di salute, che, sino ad allora, aveva mantenuto riservate. Si rivolge quindi al suo legale di fiducia, adducendo di non aver prestato espresso consenso all’utilizzo dei dati caricati nel FSE per finalità di ricerca, con l’intento di proporre querela nei confronti di Beta Spa e della Asl Alfa, presso la quale era attualmente in cura. Nell’ottobre 2023, Tizio e Caio vengono rinviati a giudizio, in concorso tra loro, per i reati di trattamento illecito di dati personali e di comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala. Contestualmente, a Beta Spa e alla Asl Alfa viene contestata la responsabilità degli enti da reato ex d.lgs. 231/2001. Assunte, da una parte, le vesti del legale di Sempronio, e, dall’altra, quelle dei legali di Tizio, Caio, Beta SpA e della Asl Alfa, redigere motivata memoria a difesa dei rispettivi mandanti.

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Difesa giudiziale e intelligenza artificiale generativaSynopsis

L’avvocato che voglia utilizzare in giudizio un’argomentazione giuridica ricavata da un sistema di intelligenza artificiale generativa deve verificarne adeguatamente i fondamenti, con particolare riferimento alla veridicità e all’esistenza dei precedenti giurisprudenziali, in applicazione del dovere deontologico di verità, al fine di non introdurre nel procedimento elementi di prova o documenti che l’avvocato sappia essere falsi. Nel caso in cui l’uso giudiziale di precedenti falsi o insesistenti, forniti da un software di intelligenza artificiale generativa, arrechi un danno ad altri, è tenuta al risarcimento anche la società produttrice del software, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno medesimo.
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Medicina e intelligenza artificialeSynopsis

A seguito degli errori medici che hanno anticipato la morte del paziente, tutti i diritti patrimoniali e non patrimoniali, compreso il diritto all'identità digitale e la sua tutela, spettano all'erede e non al prossimo congiunto. A questo spetta invece il diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patiti per la morte anticipata del congiunto e la sua tutela in ambito penale. Della morte anticipata di un paziente, a seguito dell'utilizzo da parte del medico di cure basate sul ricorso all'I.A., e con riferimento al mancato funzionamento di questa, risponde in solido il medico e la struttura sanitaria; in solido inoltre: con il programmatore del software, ma solo per gravi difetti di programmazione; con il comitato etico ma solo per inidonea redazione del protocollo e per non corretta analisi dell’adeguatezza della struttura sanitaria; con la società venditrice ma solo nei limiti dei vizi e/o avarie del bene venduto.
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Contratto concluso da avatar ed inesatto adempimentoSynopsis

Nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie sono efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con firma digitale. L’avatar è un agente software dotato del potere di rappresentanza.
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Accesso ai dati digitali tra diniego del provider e necessità di difesaSynopsis

I diritti digitali, anche se attengono alla personalità del de cuius, e hanno un contenuto patrimoniale, in linea generale sono sempre trasmissibili mortis causa, a meno che, essendo necessaria la cooperazione di soggetti terzi per la loro trasmissione, il de cuius stesso non ne abbia escluso la divulgazione con una dichiarazione chiara, specifica e informata, se del caso anche contenuta in un atto mortis causa.
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Devices medici AI based, consenso informato e responsabilità medicaSynopsis

In sede di accertamento della responsabilità penale omissiva del medico, il giudizio di alta probabilità logica non può prescindere dalla considerazione del possibile malfunzionamento dell’AI based device utilizzato dall’operatore sanitario. Nel caso in cui il sistema di AI utilizzato presenti dei problemi di malfunzionamento, la responsabilità, sul fronte civile, non sarà imputabile al dispositivo ma al produttore ai sensi dell’art. 114 cod. cons. Nell’ipotesi in cui il sanitario debba eseguire una prestazione che possa coinvolgere l’utilizzo di un sistema AI, è necessario, al fine di rispettare il dovere di consenso informato completo, fare menzione di tale possibilità e dei rischi ad essa connessi, pur non potendo considerarsi doveroso l’utilizzo intraoperatorio di innovativi AI based devices intorno ai quali non siano previste linee guida o non si sia formata prassi consolidata. I sanitari che, in tale contesto, non rispettino il dovere di consenso informato completo, rispondono dei danni relativi alla violazione del diritto di autodeterminazione del paziente in termini di possibilità di accedere a trattamenti più accurati. L’inadempimento informativo del medico è, tuttavia, giuridicamente irrilevante se il paziente era a conoscenza di quanto da questi omesso o se l’adeguata informazione non lo avrebbe comunque distolto dal sottoporsi al trattamento sanitario.
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Whistleblowing, anticorruzione e “investigazioni interne” del dipendenteSynopsis

In presenza della prova di fatti illeciti (false attestazioni di trasferta e conseguenti pagamenti da parte dell’Amministrazione di indebiti rimborsi), il dirigente di Ente Pubblico che utilizzi account e password di altro collega, per accedere al software della rendicontazione e della registrazione delle trasferte e compilare una richiesta di rimborso con generalità di fantasia, non consuma né il delitto di cui all’art. 615 ter c.p., né quello dell’’art. 476 c.p. Infatti, la condotta può ragionevolmente essere considerata un atto preliminare per la ricerca e l’assicurazione delle fonti di prova, che è legittimato dall’adempimento del dovere (art. 51 c.p.) in capo al dipendente pubblico di adottare le iniziative necessarie per segnalare l’illecito ai sensi degli articoli 54 e 54 bis d.lgs n. 165/2001 e dell’art. 13 co. 8 del D.P.R. n. 62/2013.